Statuto

SCOPO E ORDINAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1

E’ corrente l’Associazione denominata:
“SOCIETA’ ITALIANA DI ECONOMIA DEMOGRAFIA E STATISTICA”.

Il sodalizio fu eretto in ente morale con R.D. 29 giugno 1939.

L’Associazione ha sede legale in Roma attualmente in Piazza Tommaso De Cristoforis n. 6. L’Associazione adotta una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati un uguale diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

L’Associazione non potrà distribuire ai soci, nè durante la vita sociale, nè in sede di liquidazione, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 2

L’Associazione, che non ha scopi di lucro, è una istituzione culturale e scientifica, apartitica e apolitica, ed ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi economici, demografici e statistici e di stabilire attive forme di collaborazione fra i cultori di dette discipline e di altre affini nel campo delle scienze sociali e del comportamento umano

Art. 3

L’associazione persegue i propri scopi:

  1. organizzando convegni, congressi o riunioni scientifiche per la trattazione e la discussione di problemi inerenti al campo della propria attività;
  2. realizzando indagini, inchieste, ricerche a scopo scientifico e attività didattiche (corsi, seminari, ecc.) da essa promosse ovvero, occasionalmente, su incarico di enti o di privati;
  3. pubblicando la Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica, il Notiziario SIEDS, una Collana di studi e monografie su temi particolari sempre nell’ambito degli interessi scientifici della Associazione nonché gli Atti dei propri congressi, convegni e giornate di studio;
  4. svolgendo ogni altra iniziativa atta a favorire detti studi od a coadiuvare sul piano scientifico l’opera dei pubblici poteri nel campo economico, demografico e statistico;
  5. partecipando con propri rappresentanti ufficiali a congressi, riunioni, commissioni di altre Società affini, di enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
  6. fornendo la propria collaborazione a Società affini, nazionali ed internazionali.

Art. 4

L’Associazione aderisce agli scopi e istituisce rapporti con le varie Società consorelle e Associazioni italiane e straniere, nonché con enti ed istituzioni italiani e stranieri, che si occupano di economia, demografia e statistica.

Art. 5

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre dell’anno in corso.

DEI SOCI

Art. 6

I Soci dell’Associazione si distinguono in:

  • Soci individuali;
  • Soci collettivi

Art. 7

Possono essere nominati Soci individuali coloro che abbiano apportato contributi scientifici nel campo economico, demografico e statistico o che partecipino allo sviluppo ed al progresso delle ricerche di tali discipline; essi sono tenuti a non svolgere attività che siano in contrasto con gli interessi sociali. I Soci individuali possono essere cittadini italiani o stranieri.

La qualità di socio di entrambe le categorie viene conferita dal Consiglio Direttivo con la presentazione di almeno due soci.

Art. 8

Possono essere nominati Soci collettivi istituti, associazioni ed enti, la cui attività o le cui finalità abbiano attinenza, affinità, analogia, o comunque rapporto con gli scopi della Associazione. I Soci collettivi possono essere anche stranieri.

I Soci collettivi sono rappresentati in Assemblea da un proprio delegato, la cui designazione deve essere comunicata al Consiglio Direttivo.

Art. 9

I soci individuali e collettivi sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa nella misura stabilita dall’Assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono esonerati dal pagamento della quota sociale i Soci individuali che abbiano compiuto 75 anni.
I soci collettivi possono divenire soci vitalizi versando, una tantum, una somma la cui misura viene fissata dall’Assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo.

La Rivista della Associazione ed il Notiziario SIEDS vengono distribuiti gratuitamente ai soci in regola con il pagamento delle quote di associazione.

La qualità di socio si perde: 1) per volontario recesso; 2) per morosità protratta; 3) per svolgimento di attività in contrasto con lo spirito e le finalità dell’Associazione o minanti il suo decoro e prestigio. La revoca viene deliberata dall’Assemblea generale con delibera motivata.

La qualità di Socio è intrasmissibile.

I Soci che abbiano receduto o siano stati radiati non possono richiedere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ORGANI E AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 10

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea Generale;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • i Vicepresidenti;
  • il Segretario Generale;
  • il Segretario Amministrativo;
  • il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 11

11.1

L’Assemblea generale è costituita dai soci in regola col pagamento delle quote di associazione. L’Assemblea, che è sovrana nelle sue decisioni, si informa ai criteri dell’eleggibilità libera dell’organo amministrativo e al principio del voto singolo di cui all’art. 2532 secondo comma C.C.

Essa può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega scritta.

Ogni Socio non può rappresentare per delega più di altri due Soci.

L’Assemblea generale viene convocata dal Presidente con preavviso di almeno 15 giorni dalla data
fissata mediante posta elettronica con avviso di ricezione o posta ordinaria, purchè i relativi indirizzi (e le loro variazioni) risultino comunicati all’Associazione. L’associazione adotta comunque idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza in prima e in seconda convocazione e l’elenco degli argomenti da trattare.

La prima e la seconda convocazione dell’adunanza non possono avere luogo nello stesso giorno.

11.2

L’Assemblea generale, in sessione ordinaria, si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e del rendiconto economico-finanziario, per l’eventuale elezione delle cariche associative, per l’approvazione di eventuali Regolamenti, per la determinazione della quota sociale e per la trattazione delle linee generali della vita associativa.

L’Assemblea generale, in sessione straordinaria, per modifiche allo Statuto o proposte di scioglimento, è convocata dal Presidente o su propria iniziativa o su conforme delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci in regola col pagamento delle quote sociali.

Art. 12

L’Assemblea generale:

  • delibera sui punti posti all’ordine del giorno;
  • elegge i componenti del Consiglio Direttivo in numero di quattordici e nomina il Presidente, tre Vicepresidenti, il Segretario Generale e il Segretario Amministrativo;
  • attribuisce la qualifica di Presidente onorario;
  • elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
  • approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, esaminata la relazione annuale del Collegio dei Revisori dei conti sull’andamento dell’amministrazione;
  • stabilisce le quote sociali nonché la misura della somma che i soci collettivi devono versare per divenire soci vitalizi;
  • procede alla esclusione di soci nei casi previsti al precedente art. 9;
  • approva, in sede straordinaria, le proposte di modificazione dello Statuto;
  • approva gli impieghi di somme diversi da quello in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato;
  • formula proposte e voti concernenti l’attività dell’Associazione.

E’ ammessa la partecipazione per delega e nessun partecipante può avere più di due deleghe. L’Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno della totalità dei medesimi associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L’Assemblea generale in sede ordinaria, delibera, in prima ed in seconda convocazione con voto palese espresso per alzata di mano, e con la maggioranza assoluta dei Soci presenti, tranne che per l’elezione delle cariche sociali per le quali si applica il voto segreto e vale la maggioranza dei voti attribuiti. L’Assemblea generale in sede straordinaria, delibera, in prima ed in seconda convocazione, a voto palese espresso per alzata di mano e con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti. L’Assemblea può decidere, caso per caso, che per taluni argomenti, da iscriversi all’ordine del giorno di una futura assemblea, siano votati per corrispondenza stabilendone le più specifiche modalità. Le assemblee sociali potranno essere tenute anche in collegamento audio/video con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti. In questi casi dovrà essere consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni. Dovrà inoltre essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; dovrà essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 13

L’Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, da tre Vicepresidenti, dal Segretario Generale, da otto Consiglieri e dal Segretario Amministrativo eletti dall’Assemblea generale tra i suoi componenti. Fanno altresì parte del Consiglio Direttivo il Presidente uscente ed eventuali Presidenti onorari che concorrono alla formazione del quorum solo se presenti.

Tutti i componenti elettivi del Consiglio sono eletti dai Soci con votazione, anche per corrispondenza, a scrutinio segreto. In caso di votazioni per corrispondenza, il Consiglio Direttivo comunica ai Soci la data entro cui deve pervenire alla Sede della Società la scheda di votazione. Risultano eletti i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti a favore di due candidati alla stessa carica del Consiglio, si intende eletto il più anziano di età.

E’ prevista la carica di presidente onorario da attribuire, su proposta del Consiglio Direttivo e con deliberazione dell’Assemblea, ad ex Presidenti che abbiano ricoperto tale mandato per almeno due distinti periodi di carica.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi sino alla approvazione del bilancio del terzo esercizio ed i suoi componenti eletti possono essere confermati consecutivamente nella medesima carica per un solo mandato.

Il Presidente uscente fa parte del Consiglio solo per il triennio successivo al suo mandato.

Qualora vengano meno uno o più dei suoi componenti il Consiglio potrà continuare a operare con i componenti residui sino alla prima assemblea anche annuale successiva.

Qualora vengano a mancare più della maggioranza dei consiglieri il Consiglio decade e il Presidente o chi per esso dovrà procedere alla convocazione dell’assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la partecipazione della metà più uno dei
componenti e con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle competenze dell’Assemblea, sovrintende all’andamento generale della Associazione e prende tutti i provvedimenti utili per il conseguimento degli scopi sociali, riferendone all’Assemblea.

In particolare:

  • provvede sulle domande di ammissione a socio;
  • esamina ed approva il bilancio preventivo e quello consuntivo prima della loro presentazione al Collegio dei Revisori e, successivamente, all’Assemblea per l’approvazione definitiva;
  • formula proposte per eventuali modificazioni dello statuto;
  • formula proposte per la attribuzione della carica di Presidente onorario;
  • designa la sede e stabilisce la data di convocazione dell’Assemblea in sessione ordinaria;
  • indice convocazioni straordinarie dell’Assemblea;
  • delega propri membri o altri soci a partecipare a congressi, riunioni, commissioni nazionali od internazionali di cui all’art. 3;
  • provvede alla nomina del Direttore e del Comitato scientifico della Rivista, organo della Associazione;    provvede altresì alla nomina del responsabile del Notiziario;
  • stabilisce l’eventuale compenso per il personale che si ritenesse di assumere in via temporanea od a tempo indeterminato.

Art. 15

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea generale tra i suoi componenti.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni possono essere svolte dal Vicepresidente
più anziano di età.

In caso di dimissioni, di decesso o di impedimento permanente il Consiglio procede all’elezione di un nuovo Presidente sino alla successiva Assemblea anche annuale.

Il Presidente:

  • ha la rappresentanza legale della Associazione;
  • convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci;
  • segue i rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali.

Art. 16

Il Segretario generale viene eletto dall’Assemblea generale tra i suoi componenti.

Il Segretario Generale cura l’andamento generale della Società sul piano organizzativo, amministrativo e finanziario.

In particolare:

  • sollecita gli adempimenti dei Soci verso la Associazione;
  • sottopone all’esame del Consiglio Direttivo le domande di nuovi Soci;
  • concorre con il Presidente all’organizzazione delle riunioni scientifiche dell’Associazione;
  • coordina le attività relative alle pubblicazioni sociali ed alla tenuta della biblioteca;
  • esercita le deleghe di poteri amministrativi conferitegli dal Consiglio.

Art. 17 

Il Segretario amministrativo viene eletto dall’Assemblea generale tra i suoi componenti.

Al Segretario Amministrativo è affidata la tenuta dei libri sociali. Egli esercita le mansioni di economo-cassiere, e redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporsi all’esame del Consiglio Direttivo e può esercitare le deleghe di poteri amministrativo-contabili attribuite dal Consiglio.

Art. 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea generale. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. All’interno del Collegio viene eletto un Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha l’obbligo di riunirsi almeno una volta l’anno.

I Revisori dei Conti per ogni anno finanziario presentano una relazione scritta all’Assemblea generale circa l’andamento dell’amministrazione. Inoltre sono tenuti ad assistere, senza diritto di voto, ma con possibilità di fare osservazioni, alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 19

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dalle quote dei soci;
  2. da eventuali beni immobili, mobili, macchine e attrezzature d’ufficio, biblioteca, titoli e valori pubblici e privati e depositi di somme di proprietà della Associazione;
  3. dai contributi pubblici e privati dell’Associazione;
  4. da donazioni, liberalità, lasciti testamentari;

Art. 20

Le entrate annuali sono costituite dalle quote sociali, da contributi pubblici o privati per singole iniziative dell’Associazione, dai proventi di iniziative sociali e di quelli derivanti dalla vendita delle pubblicazioni di cui al punto c) dell’art. 3, da proventi e rimborsi derivanti da Convenzioni, da eventuali proventi del patrimonio.

Art. 21

Salvo quanto disposto nel terzo comma del presente articolo, le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, da donazioni o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio, possono essere impiegate in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato.

Ogni altro impiego delle somme di cui sopra, da farsi in vista dei bisogni della Associazione, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Le somme necessarie ai bisogni ordinari della Associazione, debbono essere depositate su conto corrente postale e/o presso una cassa di risparmio od altro istituto di credito di notoria solidità, presso cui sono pure depositati in custodia i titoli ed altri valori sociali.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

Art. 22

La Associazione tiene, di regola, almeno un’adunanza scientifica ordinaria annuale alla quale partecipano i Soci. I Soci collettivi saranno rappresentati da un delegato.

Possono essere indette adunanze scientifiche straordinarie ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o che sia richiesto da un terzo dei Soci in regola con il pagamento della quota di associazione.

Art. 23

Alle adunanze ordinarie, di cui al precedente articolo, possono essere invitate anche persone o enti esterni alla Associazione e possono essere esposti e discussi studi presentati da tali persone o dai rappresentanti degli enti invitati.

Art. 24

Oltre alle adunanze ordinarie e straordinarie, il Consiglio Direttivo può convocare i Soci in riunioni speciali dedicate a conferenze o discussioni sopra argomenti scientifici di attualità e di particolare interesse: a tali riunioni detto Consiglio può invitare persone esterne alla Associazione, specialmente competenti negli argomenti da trattare.

Art. 25

E’ organo ufficiale della Associazione la “Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica”. In essa possono essere pubblicati gli Atti, eventualmente anche in numeri speciali, delle riunioni scientifiche nonché altri lavori scientifici.
Il Direttore della Rivista è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per tre anni. Può essere confermato consecutivamente per un solo mandato.

Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio e può essere confermato consecutivamente per un solo mandato.

I membri del Comitato di Direzione e di Redazione sono nominati dal Direttore della Rivista, rimangono in carica per un triennio e possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.

Il Direttore, coadiuvato dal Comitato di Direzione e di Redazione, cura anche la pubblicazione della Collana di studi e monografie.

Art. 26

La durata dell’Associazione è illimitata.

In caso di scioglimento della Associazione, deve essere convocata una riunione straordinaria per le opportune deliberazioni.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio dell’ente verrà devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Confermato e sottoscritto.
Milano il 28 maggio 2010

F.to Silio Rigatti Luchini
F.to Paolo De Carli notaio